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Omologazioni e legislazione In questa sezione del sito cercheremo di riassumere brevemente quali componenti posso essere sostituiti nella vostra auto senza incorrere in sanzioni pecuniarie o ritiro della carta di circolazione con obbligo di successiva visita di prova presso la Motorizzazione civile della propria città. Purtroppo, la legislazione italiana è carente in materia di tuning e lascia notevole spazio alle interpretazioni di coloro che applicano la legge, al contrariarlo di quanto avviene in molti altri stati della Cee dove esiste un regolamento tecnico più chiaro o in alternativa un ente quale il T.U.V. ; quest’ ultimo infatti si occupa proprio di esaminare e legalizzare con spese irrisorie le modifiche al veicolo circolante, senza coinvolgere le case automobilistiche, poco interessate al settore tuning (anche se alcune hanno dimostrato un certo interesse ma ovviamente riguardo a veicoli di nuova immatricolazione......) TUTTO CIO' CHE SEGUE NON E' LA BIBBIA: SI TRATTA SOLO DI UN'INFORMATIVA PER CERCARE DI FARE PIU' CHIAREZZA Omologazione od acquisto di veicolo in Germania (o altro paese CEE) Per ovviare a tutti quei disguidi che possono capitare in strada con le forze dell’ordine, bisogna segnalare l'eventuale possibilità di omologare un veicolo in Germania (stato Cee ben più avanzato di noi in campo legislativo) o addirittura di acquistare una vettura già elaborata meccanicamente ed esteticamente; poichè le norme comunitarie prevedono l'interscambio tra i vari paesi membri, esiste la possibilità di immatricolare in Italia un veicolo straniero (ma di paese CEE) in base alla fiches di omologazione che accompagna questo veicolo, ignorando quella approvata nel nostro paese. Con tale tipo di procedura è quindi possibile circolare con qualsiasi modifica nella piena legalità ma ovviamente esiste la nota dolente del costo… Si possono comunque seguire due strade: 1) veicolo di proprietario italiano che si vorrebbe modificare: in tal caso è necessario rivolgersi ad una agenzia o a un preparatore pratico di tale procedura e esportare il veicolo momentaneamente in Germania per poi reimmatricolarlo in Italia rivendendolo virtualmente all’ex proprietario, dopo che tutte le modifiche sono state visionate dal T.U.V. Si richiedono circa 1-2 mesi di fermo macchina e spese dell'ordine dei 2000€ . 2) veicolo nuovo o usato acquistato in paese CEE (Germania o Francia o altri) : anche in questo caso per le vigenti norme di interscambio il veicolo è immatricolato in base alla fiches di accompagnamento ignorando totalmente quella depositata in Italia dal costruttore. Le spese in tal caso variano poichè sono inglobate nel costo del veicolo se nuovo e limitate al solo passaggio della proprietà verso un nuovo utente italiano accompagnata da documenti tradotti e consegnati presso la M.C.T.C.; in entrambi i casi i costi sono si minori ma comunque soprattutto per un veicolo nuovo si viene a spendere una cifra maggiore rispetto al veicolo base + elaborazione in Italia. Trattiamo ora invece la maggior parte delle componenti più diffuse per il tuning delle auto, ricordando le lacune e quindi le varie interpretazioniche esse generano del famigerato articolo 78 del codice della strada; fortunatamente la normativa tecnica e la legislazione CEE è decisamente più chiara, e quindi annulla o modifica gli effetti di errate interpretazioni del nostrano articolo78. Silenziatori terminali e centrali omologati CEE : questi componenti, contrariamente a quanto molto spesso si sente riferire sia dalle forze dell'ordine sia dai centri specializzati in revisioni periodiche, sono nella maniera più assoluta legali e possono essere utilizzati tranquillamente su strada se montati sul veicolo per il quale sono stati progettati e approvati dalla motorizzazione civile. Un silenziatore può però, ovviamente, diventare più rumoroso a causa del naturale deperimento del materiale fonoassorbente interno. In tal caso, se il rumore è eccessivo, si è passibili di una semplice sanzione pecuniaria per la scarsa manutenzione del silenziatore e per rumori molesti ma assolutamente non è possibile il ritiro della carta di circolazione. Sospensioni complete o molle ribassate: in questo caso la situazione è parzialmente lacunosa. Esistono circolari ministeriali che certificano la legalità di questi componenti ma non essendoci una omologazione CEE (come per gli scarichi) spesso ci si sente erroneamente contestare il montaggio di questi componenti, anche se presenti come dotazione originale del veicolo sotto forma di accessori della casa o disponibili come ricambio nel libero mercato. Fondamentalmente le motorizzazioni riconoscono la legalità di tale componente ma portare con se la circolare o un deplian esplicativo della casa madre (praticamente tutti i produttori di autoveicoli hanno una serie di accessori con molle sospensioni ribassate in catalogo) può aiutare ad evitare discussioni in caso di controllo. Il ribassamento in ogni caso non deve essere tale da creare interferenza con i passaruota, la carrozzeria, gli altri elementi della meccanica del veicolo e rispettare le norme europee per l'omologazione dei veicoli; queste ultime impongono un'altezza minima misurata nel punto più basso del differenziale pari a 150mm e un'altezza minima misurata in un qualsiasi altro punto del veicolo pari o superiore a 120mm. Distanziali artigianali o di marca qualsiasi : il montaggio di distanziali è severamente vietato dal codice della strada inquanto modifica una dimensione ( la carreggiata) verificata in sede di omologazione alterando potenzialmente la sicurezza del veicolo. La stessa considerazione è applicabile ai cerchi con offset (ET, più è basso il valore, più il cerchio sporge) diverso da quelli di serie previsti dalla casa: tuttavia quasi tutti i produttori di tali accessori producono modelli specifici dedicati ai singoli modelli e quindi con valore di offset adeguato. Dispositivi supplementari di illuminazione non conformi ( spruzzi tergi colorati, neon sottoscocca, neon esterni generici multicolori, luci di posizione colorate , luci targa colorate etc.. etc...) : tali dispositivi sono ovviamente da utilizzarsi esclusivamente su circuito o in aree chiuse al normale traffico cittadino pena la sanzione solitamente di 68,25 euro circa in base al seguente articolo del nuovo codice della strada. "72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. Sulla base di tale articolo è assolutamente ingiustificato il ritiro della carta di circolazione del veicolo e l'applicazione del famoso articolo 78, come già verificatosi in alcuni casi; è possibile quindi fare ricorso presso gli organi competenti e evidenziare il palese errore in quanto tali dispositivi non rientrano in quelli indicati nell'articolo 151, le modifiche dei quali portano all'applicazione dell'articolo 78. Eventualmente in caso di diversa interpretazione è possibile l'applicazione dell'articolo 153 : "E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 Spostamento targa originale : spesso a seguito dell'installazione o della modifica del cofano posteriore la targa originale viene spostata dall'utente sul paraurti o in altra posizione mantenendo ovviamente l'illuminazione della stessa indispensabile per la guida notturna. Tale modifica comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione inquanto anche l'alloggiamento della targa è classificata come "elemento costruttivo" ; tuttavia mantenendo le dimensioni , lecaratteristiche dell'alloggiamento originale e seguendo le indicazioni sottocitate dal codice della strada, non si dovrebbero avere problemi. -------------------------------------------------------------------------- 259. Modalità di installazione delle targhe (Art. 100 Cod. Str.). -------------------------------------------------------------------------- Barra di collegamento tra i Duomi : la questione circa questo importante componente è alquanto complessa e ovviamente non priva di problemi. Esistono due circolari CHIARE e specifiche nelle quali si certifica la legalità di questo componente e la possibilità di montarlo senza dovere aggiornare la carta di circolazione del veicolo, ma tuttavia spesso ad un eventuale controllo, viene contestato l'articolo 78 con il ritiro dei documenti di circolazione del veicolo. Ad una richiesta in motorizzazione, ci è stata confermata l'illegalità del componente nonostante le circolari del "Ministero dei Trasporti e della Navigazione"; tuttavia in caso di ricorso di fronte ad un Giudice, difficilmente potranno essere ignorate e cestinate. DOWNLOAD CIRCOLARI (*.Pdf files):
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