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Omologazioni e legislazione

In questa sezione del sito cercheremo di riassumere brevemente quali componenti posso essere sostituiti nella vostra auto senza  incorrere in sanzioni  pecuniarie o ritiro della carta di circolazione con obbligo di successiva visita di prova presso la Motorizzazione civile della propria città.

Purtroppo, la legislazione italiana è carente in materia di tuning e lascia notevole spazio alle interpretazioni di coloro che applicano la legge, al contrariarlo di quanto avviene in molti altri stati della Cee dove esiste un regolamento tecnico più chiaro o in alternativa un ente quale il T.U.V. ; quest’ ultimo infatti si occupa proprio di esaminare e legalizzare con spese irrisorie le modifiche al veicolo circolante, senza coinvolgere le case automobilistiche, poco interessate al settore tuning (anche se alcune hanno dimostrato un certo interesse ma ovviamente riguardo a veicoli di nuova immatricolazione......)

TUTTO CIO' CHE SEGUE NON E' LA BIBBIA: SI TRATTA SOLO DI UN'INFORMATIVA PER CERCARE DI FARE PIU' CHIAREZZA

Omologazione od acquisto di veicolo in Germania (o altro paese CEE)

Per ovviare a tutti quei disguidi che possono capitare in strada con le forze dell’ordine, bisogna segnalare l'eventuale possibilità di omologare un veicolo in Germania (stato Cee ben più avanzato di noi in campo legislativo) o addirittura di acquistare una vettura già elaborata meccanicamente ed esteticamente; poichè le norme comunitarie prevedono l'interscambio tra i vari paesi membri, esiste la possibilità di immatricolare in Italia un veicolo straniero (ma di paese CEE) in base alla fiches di omologazione che accompagna questo veicolo, ignorando quella approvata nel nostro paese. Con tale tipo di procedura è quindi possibile circolare con qualsiasi modifica nella piena legalità ma ovviamente esiste la nota dolente del costo… Si possono comunque seguire due strade:

1) veicolo di proprietario italiano che si vorrebbe modificare: in tal caso è necessario rivolgersi ad una agenzia o a un preparatore pratico di tale procedura e esportare il veicolo momentaneamente in Germania per poi reimmatricolarlo in Italia rivendendolo virtualmente all’ex proprietario, dopo che tutte le modifiche sono state visionate dal T.U.V. Si richiedono circa 1-2 mesi di fermo macchina e spese dell'ordine dei 2000€ .

2) veicolo nuovo o usato acquistato in paese CEE (Germania o Francia o altri) : anche in questo caso per le vigenti norme di interscambio il veicolo è immatricolato in base alla fiches di accompagnamento ignorando totalmente quella depositata in Italia dal costruttore. Le spese in tal caso variano poichè sono inglobate nel costo del veicolo se nuovo e limitate al solo passaggio della proprietà verso un nuovo utente italiano accompagnata da documenti tradotti e consegnati presso la M.C.T.C.; in entrambi i casi i costi sono si minori ma comunque soprattutto per un veicolo nuovo si viene a spendere una cifra maggiore rispetto al veicolo base + elaborazione in Italia.
Per quello usato dipende dal mercato che ha nel paese d’origine..

Trattiamo ora invece la maggior parte delle componenti più diffuse per il tuning delle auto, ricordando le lacune e quindi le varie interpretazioniche esse generano del famigerato articolo 78 del codice della strada; fortunatamente la normativa tecnica e la legislazione CEE è decisamente più chiara, e quindi annulla o modifica gli effetti di errate interpretazioni del nostrano articolo78.

Silenziatori terminali e centrali omologati CEE : questi componenti, contrariamente a quanto molto spesso si sente riferire sia dalle forze dell'ordine sia dai centri specializzati in revisioni periodiche, sono nella maniera più assoluta legali e possono essere utilizzati tranquillamente su strada se montati sul veicolo per il quale sono stati progettati e approvati dalla motorizzazione civile.
Per verificare prima dell'acquisto che il prodotto sia omologato è sufficiente controllare la presenza della lettera "E" seguita da un numero (che certifica l'omologazione in un paese della comunità europea ; 3=Italia per esempio ) e da un codice alfanumerico. NB: non importa se il numero corrisponde a un paese qualsiasi della CEE , in ogni caso il terminale è in regola in tutti i paesi membri Italia compresa!! 

Un silenziatore può però, ovviamente, diventare più rumoroso a causa del naturale deperimento del materiale fonoassorbente interno. In tal caso, se il rumore è eccessivo, si è passibili di una semplice sanzione pecuniaria per la scarsa manutenzione del silenziatore e per rumori molesti ma assolutamente non è possibile il ritiro della carta di circolazione.

Sospensioni complete o molle ribassate: in questo caso la situazione è parzialmente lacunosa. Esistono circolari ministeriali che certificano la legalità di questi componenti ma non essendoci una omologazione CEE (come per gli scarichi) spesso ci si sente erroneamente contestare il montaggio di questi componenti, anche se presenti come dotazione originale del veicolo sotto forma di accessori della casa o disponibili come ricambio nel libero mercato. Fondamentalmente le motorizzazioni riconoscono la legalità di tale componente ma portare con se la circolare o un deplian esplicativo della casa madre (praticamente tutti i produttori di autoveicoli hanno una serie di accessori con molle sospensioni ribassate in catalogo) può aiutare ad evitare discussioni in caso di controllo. Il ribassamento in ogni caso non deve essere tale da creare interferenza con i passaruota, la carrozzeria, gli altri elementi della meccanica del veicolo e rispettare le norme europee per l'omologazione dei veicoli; queste ultime impongono un'altezza minima misurata nel punto più basso del differenziale pari a 150mm e un'altezza minima misurata in un qualsiasi altro punto del veicolo pari o superiore a 120mm.
Tali misure si riferiscono all'altezza classica di un marciapiede cittadino che è appunto di 120mm. Buona norma è comunque non esagerare con il ribassamento del veicolo , sia per questioni di sicurezza sia per evitare che la modifica sia particolarmente vistosa.  

Distanziali artigianali o di marca qualsiasi : il montaggio di distanziali è severamente vietato dal codice della strada inquanto  modifica una dimensione ( la carreggiata) verificata in sede di omologazione alterando potenzialmente la sicurezza del veicolo. La stessa considerazione è applicabile ai cerchi con offset (ET, più è basso il valore, più il cerchio sporge) diverso da quelli di serie previsti dalla casa: tuttavia quasi tutti i produttori di tali accessori producono modelli specifici dedicati ai singoli modelli e quindi con valore di offset adeguato.

Dispositivi supplementari di illuminazione non conformi ( spruzzi tergi colorati, neon sottoscocca, neon esterni generici multicolori, luci di posizione colorate , luci targa colorate etc.. etc...) : tali dispositivi sono ovviamente da utilizzarsi esclusivamente su circuito o in aree chiuse al normale traffico cittadino pena la sanzione solitamente di 68,25 euro circa in base al seguente articolo del nuovo codice della strada.

"72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b)..............
.........13.Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi manchi o non sia conforme alle diposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di da euro 68,25 a 275,10."

Sulla base di tale articolo è assolutamente ingiustificato il ritiro della carta di circolazione del veicolo e l'applicazione del famoso articolo 78, come già verificatosi in alcuni casi; è possibile quindi fare ricorso presso gli organi competenti e evidenziare il palese errore in quanto tali dispositivi non rientrano in quelli indicati nell'articolo 151, le modifiche dei quali portano all'applicazione dell'articolo 78. 

Eventualmente in caso di diversa interpretazione è possibile l'applicazione dell'articolo 153 :

"E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55"

Spostamento targa originale : spesso a seguito dell'installazione o della modifica del cofano posteriore la targa originale viene spostata dall'utente sul paraurti o in altra posizione mantenendo ovviamente l'illuminazione della stessa indispensabile per la guida notturna. Tale modifica comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione inquanto anche l'alloggiamento della targa è classificata come "elemento costruttivo" ; tuttavia mantenendo le dimensioni , lecaratteristiche dell'alloggiamento originale e seguendo le indicazioni sottocitate dal codice della strada, non si dovrebbero avere problemi.  

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259. Modalità di installazione delle targhe (Art. 100 Cod. Str.).

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d’immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine (1);
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest’ultima disposizione, l’altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest’ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell’altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all’articolo 260 (2).

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Barra di collegamento tra i Duomi : la questione circa questo importante componente è alquanto complessa e ovviamente non priva di problemi. Esistono due circolari CHIARE e specifiche nelle quali si certifica la legalità di questo componente e la possibilità di montarlo senza dovere aggiornare la carta di circolazione del veicolo, ma tuttavia spesso ad un eventuale controllo, viene contestato l'articolo 78 con il ritiro dei documenti di circolazione del veicolo. Ad una richiesta in motorizzazione, ci è stata confermata l'illegalità del componente nonostante le circolari del "Ministero dei Trasporti e della Navigazione"; tuttavia in caso di ricorso di fronte ad un Giudice, difficilmente potranno essere ignorate e cestinate.
Rimane comunque il dubbio circa la effettiva e corretta applicazione della normativa che appare ben chiara ma che, vuoi per ignoranza vuoi per altri motivi, non viene applicata. 

                                            DOWNLOAD CIRCOLARI (*.Pdf files):


                                                                   Fonte: TSR (Turin Street Racer)